Mancata trascrizione al PRA di un trasferimento di proprietà

Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada esiste in capo all'acquirente un'obbligo di trascrizione del passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita.

Se ciò non avviene e l’acquirente quindi non trascrive il passaggio di proprietà il venditore rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In questo caso può essere chiamato a rispondere di danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada, etc.

I danni provocati a persone o cose sono responsabilità dell'intestatario del veicolo, ricandendo la sola responsabilità penale in capo al guidatore mentre la responsabilità civile spetta sempre e comunque a chi risulti intestatario del veicolo presso il PRA di competenza. Nella responsabilità civile rientrano anche il mancato pagamento di uno o più tasse d proprietà, di contravvenzioni al codice della strada, ed ogni altra incombenza tributaria possa riguardare il veicolo.

Non sono pochi i clienti che si presentano presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione Trionfale 53/d con cartelle esattoriali per il mandato pagamento del bollo auto di veicoli che sono stati venduti anni ed anni addietro, ma che a causa della mancata trascrizione dell'atto di vendita risultano ancora intestati al vecchio proprietario, senza che questi possa fare molto per contestare le stesse. 

I casi più comuni sono i seguenti:

  • autentica firma venditore effettuata presso il comune, atto di vendita in originale consegnato all'acquirente per la trascrizione ma questi non vi ha provveduto ed ora risulta o irreperebile o non manifesta alcun interesse alla definizione della problematica. 
  • vendita effettuata a favore di soggetto operatore del mercato di compravendita di auto che risulti oggi irreperibile o fallito
  • vendita effettuata a favore di soggetto straniero per esportazione verso altro paese non trascritta al PRA
  • veicoli affidati a vario titolo a persone terze che non intendono restituire il bene
  • molte altre fattispecie

Il nostro consiglio migliore è di affidarsi, in caso di vendita o di acquisto di auto, a professionisti del settore pagando il loro servizio ed effettuare presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista la trascrizione immediata dell'atto di vendta del veicolo. Presso il nostro ufficio è possibile effettuare tale operazione in pochi minuti, con sicurezza e comodità. Ma se ciò per varie motivazioni non dovesse avvenire, il consiglio è di effettuare una visura al pra on-line della targa del veicolo venduto tra il 60esimo ed 70esimo giorno dopo la vendita, in modo da verificare che l'acquirente abbia trascritto l'atto di vendita.

E' sempre consigliabile

  • conservare la fotocopia di tutti i documenti consegnati all’acquirente
  • conservare la fotocopia completa fronte/retro dell’atto di vendita
  • dopo 60 giorni dalla vendita, verificare con una visura che il passaggio di proprietà sia stato trascritto al PRA.

 

Se il passaggio di proprietà non è stato trascritto è possibile:

1. Il ricorso al Giudice di pace o Tribunale ordinario 

2. La trascrizione a tutela del venditore

3. La perdita di possesso per indisponbilità del  mezzo con dichiarazione sostitutiva che interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto.

 

RICORSO ALLA MAGISTRATURA

Tramite ricorso al Giudice di pace o al Tribunale ordinario (secondo il valore della causa se superiore o meno ai 5000,00 €) è possibile ottenere sentenza che attesti la perdita del possesso del veicolo per vendita con data retroattiva al giorno dell'autentica dellìatto di vendita. Requisito essenziale è l'essere in possesso di una fotocopia dell'atto di vendita ed di altra documentazione a comprova della transazione, testimonianze ed ogni altra situazione che possa agevolare una decisione positiva del giudizio

Questa è l'unica soluzione che permette di ottenere un risultato REALMENTE EFFICACE garantendo la retroattività della perdita del possesso alla data dell'effettiva vendita del veicolo con possibilità quindi di ottenere anche gli sgravi delle pendenze tributarie. 

La nostra Delegazione ACI, da sempre vicina alle esigenze dei propri clienti, ha stabilito delle particolari convezioni con dei professionisti legali esperti nel settore ed è in grado di offrire il servizio legale completo per il ricorso alla magistratura al costo di € 550,00 ( importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato n base al valore della causa ). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all'udienza, fino all'ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell'effettiva vendita. 

L'importo richiesto per il servizio legale completo è in convenzione con la nostra Delegazione ACI senza costi ulteriori e/o aggiuntivi, informati presso il nostro ufficio di Roma in Circonvallazione Trionfale 53/d, o chiama il n° 0639743450 o invia una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE

Nel raro caso il venditore sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può richiedere al PRA il passaggio di proprietà “a tutela del venditore”. Se non è più in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può fare un nuovo atto di vendita, ma in questo caso l’atto avrà efficacia della nuova data di autentica della firma del venditore.

I costi di trascrizione sono a totale carico del venditore, ed ammontano orientativamente al costo del trasferimento di proprietà del veicolo oggetto di controversia con l'aggiunta delle sanzioni ed interessi legali calcolati dal giorno di autentica dell'atto di vendita (circa il 35% del costo totale)

E' necessario essere in possesso dell'originale dell'atto di vendita.

 

PERDITA DI POSSESSO PER INDISPONIBILITA DEL MEZZO

In caso non di sia in possesso dell'originale dell'atto di vendita ne di una sua fotocopia l'unica azione esperibile è quella di far annotare al PRA una perdita di possesso per indisponibilità del mezzo mediante una dichiarazione sostitutiva.

Essa ha un costo di € 75,00 ed ha valore sono a fini tributari consentendo di non pagare la tassa automobilistica dal periodo tributario immediatamente successivo a quello in cui si è dichiarato la perdita di possesso, NON ha quindi efficacia retroattiva e rimangono a carico del venditore tutte le tasse automobilistiche precedenti, nonchè tutte le contravvenzioni, anche future, ed ogni altro onere tributario relativo al veicolo.

Appare evidente che la soluzione più efficace ed economica è il ricorso al giudice di pace al costo di € 550,00 ( importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato in base al valore della causa ). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all'udienza, fino all'ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell'effettiva vendita

Vieni a trovarci, siamo a Roma in zona Prati-Balduina-Trionfale, alla Circonvallazione Trionfale 53/d, il tratto della via olimpica che congiunge piazzale clod/io con piazzale degli eroi.

Chiamaci allo 06/39743450 oppure compila l'apposito form di richiesta o invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

home

 

 

aci2

 

 

 

 

visura pra2

Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada esiste in capo all'acquirente un'obbligo di trascrizione del passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita.

Se ciò non avviene e l’acquirente quindi non trascrive il passaggio di proprietà il venditore rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In questo caso può essere chiamato a rispondere di danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada, etc.

I danni provocati a persone o cose sono responsabilità dell'intestatario del veicolo, ricandendo la sola responsabilità penale in capo al guidatore mentre la responsabilità civile spetta sempre e comunque a chi risulti intestatario del veicolo presso il PRA di competenza. Nella responsabilità civile rientrano anche il mancato pagamento di uno o più tasse d proprietà, di contravvenzioni al codice della strada, ed ogni altra incombenza tributaria possa riguardare il veicolo.

Non sono pochi i clienti che si presentano presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione Trionfale 53/d con cartelle esattoriali per il mandato pagamento del bollo auto di veicoli che sono stati venduti anni ed anni addietro, ma che a causa della mancata trascrizione dell'atto di vendita risultano ancora intestati al vecchio proprietario, senza che questi possa fare molto per contestare le stesse. 

I casi più comuni sono i seguenti:

  • autentica firma venditore effettuata presso il comune, atto di vendita in originale consegnato all'acquirente per la trascrizione ma questi non vi ha provveduto ed ora risulta o irreperebile o non manifesta alcun interesse alla definizione della problematica. 
  • vendita effettuata a favore di soggetto operatore del mercato di compravendita di auto che risulti oggi irreperibile o fallito
  • vendita effettuata a favore di soggetto straniero per esportazione verso altro paese non trascritta al PRA
  • veicoli affidati a vario titolo a persone terze che non intendono restituire il bene
  • molte altre fattispecie

Il nostro consiglio migliore è di affidarsi, in caso di vendita o di acquisto di auto, a professionisti del settore pagando il loro servizio ed effettuare presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista la trascrizione immediata dell'atto di vendta del veicolo. Presso il nostro ufficio è possibile effettuare tale operazione in pochi minuti, con sicurezza e comodità. Ma se ciò per varie motivazioni non dovesse avvenire, il consiglio è di effettuare una visura al pra on-line della targa del veicolo venduto tra il 60esimo ed 70esimo giorno dopo la vendita, in modo da verificare che l'acquirente abbia trascritto l'atto di vendita.

E' sempre consigliabile

  • conservare la fotocopia di tutti i documenti consegnati all’acquirente
  • conservare la fotocopia completa fronte/retro dell’atto di vendita
  • dopo 60 giorni dalla vendita, verificare con una visura che il passaggio di proprietà sia stato trascritto al PRA.

Se il passaggio di proprietà non è stato trascritto è possibile:

1. Il ricorso al Giudice di pace o Tribunale ordinario 

2. La trascrizione a tutela del venditore

3. La perdita di possesso per indisponbilità del  mezzo con dichiarazione sostitutiva che interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto.

RICORSO ALLA MAGISTRATURA

Tramite ricorso al Giudice di pace o al Tribunale ordinario (secondo il valore della causa se superiore o meno ai 5000,00 €) è possibile ottenere sentenza che attesti la perdita del possesso del veicolo per vendita con data retroattiva al giorno dell'autentica dellìatto di vendita. Requisito essenziale è l'essere in possesso di una fotocopia dell'atto di vendita ed di altra documentazione a comprova della transazione, testimonianze ed ogni altra situazione che possa agevolare una decisione positiva del giudizio

Questa è l'unica soluzione che permette di ottenere un risultato REALMENTE EFFICACE garantendo la retroattività della perdita del possesso alla data dell'effettiva vendita del veicolo con possibilità quindi di ottenere anche gli sgravi delle pendenze tributarie. 

La nostra Delegazione ACI, da sempre vicina alle esigenze dei propri clienti, ha stabilito delle particolari convezioni con dei professionisti legali esperti nel settore ed è in grado di offrire il servizio legale completo per il ricorso alla magistratura al costo di € 650,00 ( importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato n base al valore della causa ). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all'udienza, fino all'ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell'effettiva vendita. 

L'importo richiesto per il servizio legale completo è in convenzione con la nostra Delegazione ACI senza costi ulteriori e/o aggiuntivi, informati presso il nostro ufficio di Roma in Circonvallazione Trionfale 53/d, o chiama il n° 0639743450 o invia una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE

Nel raro caso il venditore sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può richiedere al PRA il passaggio di proprietà “a tutela del venditore”. Se non è più in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può fare un nuovo atto di vendita, ma in questo caso l’atto avrà efficacia della nuova data di autentica della firma del venditore.

costi di trascrizione sono a totale carico del venditore, ed ammontano orientativamente al costo del trasferimento di proprietà del veicolo oggetto di controversia con l'aggiunta delle sanzioni ed interessi legali calcolati dal giorno di autentica dell'atto di vendita (circa il 35% del costo totale)

E' necessario essere in possesso dell'originale dell'atto di vendita.

PERDITA DI POSSESSO PER INDISPONIBILITA DEL MEZZO

In caso non di sia in possesso dell'originale dell'atto di vendita ne di una sua fotocopia l'unica azione esperibile è quella di far annotare al PRA una perdita di possesso per indisponibilità del mezzo mediante una dichiarazione sostitutiva.

Essa ha un costo di € 75,00 ed ha valore sono a fini tributari consentendo di non pagare la tassa automobilistica dal periodo tributario immediatamente successivo a quello in cui si è dichiarato la perdita di possesso, NON ha quindi efficacia retroattiva e rimangono a carico del venditore tutte le tasse automobilistiche precedenti, nonchè tutte le contravvenzioni, anche future, ed ogni altro onere tributario relativo al veicolo.

Appare evidente che la soluzione più efficace ed economica è il ricorso al giudice di pace al costo di € 450,00 ( importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato in base al valore della causa ). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all'udienza, fino all'ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell'effettiva vendita

Vieni a trovarci, siamo a Roma in zona Prati-Balduina-Trionfale, alla Circonvallazione Trionfale 53/d, il tratto della via olimpica che congiunge piazzale clod/io con piazzale degli eroi.

Chiamaci allo 06/39743450 oppure compila l'apposito form di richiesta o invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.