Trascrizione sentenza di fallimento

Ai sensi dell'art. 88 della Legge Fallimentare, il curatore fallimentare deve notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti perchè sia trascritta nei pubblici registri.

Il PRA competente è determinato in base alla residenza/sede legale del soggetto giuridico fallito. I beni sui quali trascrivere la sentenza possono essere indicati solo dal curature fallimentare con esplicitazione dei numeri di targa dei veicoli sui quali trascriverela sentenza di fallimento.

Per individuare i veicoli sui quali trascrivere la sentenza il curatore fallimentare deve effettuare una visura nominativa sul codice fiscale del soggetto fallito. Non sono ammesse richieste di trascrizione fallimento non corredate dai numeri delle targhe.

Hai fini del corretto espletamento della procedura il curatore fallimentare deve presentarsi presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione trionfale 53-d munito della seguente documentazione:

  • Copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento o dell’estratto della stessa. La copia conforme è esente dall’imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 del T.U. sulle spese giudiziarie.
  • Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare quando disponibile. In caso di mancata restituzione del documento di proprietà il PRA aggiorna l’archivio magnetico senza rilasciare un nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

A trascrizione avvenuta l'unico soggetto giuridico che avrà facoltà di disporre del bene sarà il fallimento con poteri di firma per eventuale vendita del bene solo del curatore fallimentare.

L'operazione di trascrizione di sentenza di fallimento non soggetta ad imposta provinciale di trascrizione, ma solo al pagamento degli emolumenti PRA  e dei bollati all'uopo previsti.

Cancellazione fallimento

Se invece si deve cancellare un fallimento precedentemente iscritto, il curatore fallimentare, o la parte interessata, dovrà produrre la seguente documentazione:

  • Copia conforme all’originale esente da imposta di bollo del decreto di chiusura del fallimento emessa dal Tribunale, oppure

  • Copia conforme all’originale emessa dal Tribunale del decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell’art. 136 della Legge Fallimentare, oppure
  • Copia conforme all’originale del provvedimento di revoca del fallimento
  • Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare, oppure relativa denuncia di smarrimento

Al contrario di quanto avviene per l'iscrizione del fallimento, la cancellazione è soggetta alla corresponsione dell'IPT sulla base dei KW erogati dal veicolo interessato.

Vieni a trovarci, siamo a Roma in zona Prati-Balduina-Trionfale, alla Circonvallazione trionfale 53/d, il tratto della via olimpica che congiunge piazzale clodio con piazzale degli eroi.

Chiamaci allo 06/39743450 oppure compila l'apposito form di richiesta.

 

 

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Ai sensi dell'art. 88 della Legge Fallimentare, il curatore fallimentare deve notificare un estratto della sentetnza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti perchè sia trascritta nei pubblici registri.

Il PRA competente è determinato in base alla residenza/sede legale del soggetto giuridico fallito. I beni sui quali trascrivere la sentenza possono essere indicati solo dal curature fallimentare con esplicitazione dei numeri di targa dei veicoli sui quali trascriverela sentenza di fallimento.

Per individuare i veicoli sui quali trascrivere la sentenza il curatore fallimentare deve effettuare una visura nominativa sul codice fiscale del soggetto fallito. Non sono ammesse richieste di trascrizione fallimento non corredate dai numeri delle targhe.

Hai fini del corretto espletamento della procedura il curatore fallimentare deve presentarsi presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione trionfale 53-d munito della seguente documentazione:

  • Copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento o dell’estratto della stessa. La copia conforme è esente dall’imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 del T.U. sulle spese giudiziarie.
  • Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare quando disponibile. In caso di mancata restituzione del documento di proprietà il PRA aggiorna l’archivio magnetico senza rilasciare un nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

A trascrizione avvenuta l'unico soggetto giuridico che avrà facoltà di disporre del bene sarà il fallimento con poteri di firma per eventuale vendita del bene solo del curatore fallimentare.

L'operazione di trascrizione di sentenza di fallimento non soggetta ad imposta provinciale di trascrizione, ma solo al pagamento degli emolumenti PRA  e dei bollati all'uopo previsti.

Cancellazione fallimento

Se invece si deve cancellare un fallimento precedentemente iscritto, il curatore fallimentare, o la parte interessata, dovrà produrre la seguente documentazione:

  • Copia conforme all’originale esente da imposta di bollo del decreto di chiusura del fallimento emessa dal Tribunale, oppure

  • Copia conforme all’originale emessa dal Tribunale del decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell’art. 136 della Legge Fallimentare, oppure
  • Copia conforme all’originale del provvedimento di revoca del fallimento
  • Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare, oppure relativa denuncia di smarrimento

Al contrario di quanto avviene per l'iscrizione del fallimento, la cancellazione è soggetta alla corresponsione dell'IPT sulla base dei KW erogati dal veicolo interessato.

Vieni a trovarci, siamo a Roma in zona Prati-Balduina-Trionfale, alla Circonvallazione trionfale 53/d, il tratto della via olimpica che congiunge piazzale clodio con piazzale degli eroi.

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